Skip to main content
Condividi su

Il paradigma della Restorative Justice (RJ) nasce prima di tutto per dare voce e spazio all’ascolto delle vittime di reato. Come scrivono Lodigiani e Mannozzi, “la riparazione delle vittime è il cuore pulsante della RJ” (Grazia Mannozzi, Giovanni A. Lodigiani, La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, G. Giappichelli 2017, p. 9).

INCONTRARE LO SGUARDO DI MEDUSA

“L’inguardabile, a uno a uno, ci riguarda” (Adriana Cavarero, Orrorismo, Feltrinelli 2007, p. 25). Prima di affrontare in termini normativi e giuridici il concetto di vittima incontriamo “l’inguardabile”: lo sguardo della vittima. Lo definiremo “lo sguardo di Medusa”, estrapolando dal mito greco non tanto la natura violenta della divinità, violenta e ferita a sua volta, ma il suo epilogo, divenuto icona di quell’incontro con “l’inguardabile”. Si tratta dello sguardo che non si può reggere, insostenibile in quanto allude alla nostra fragilità e alla nostra mortalità. Incontrare lo sguardo della vittima è insostenibile pena il congelamento: la mancanza di parola verso la ferita inferta a chi non ha colpa, a chi non è responsabile. Medusa è testa mozzata, è smembrata, privata della sua unicità. Diventa un pezzo, una parte, un resto. La vittima si trova spesso a vivere questa parcellizzazione del proprio valore. Diventa una “parte” recisa, staccata dal suo continuum valoriale: chi ero? Chi sono ora? Dov’è la mia vita precedente? Come vivere da oggi in poi? Una narrazione che si fa interrotta, “rotta” appunto, smembrata. E “l’inguardabile” diventa  l’incontro con lo sguardo della vittima, inguardabile perché pietrifica e ci ricorda la nostra natura, “l’inguardabile della propria morte” (Orrorismo, cit. p. 15). Il gesto che sfigura nella rappresentazione di Medusa è il gesto che smembra-decapita; il gesto che ferisce è racchiuso nello sguardo che osserva la disumanizzazione attraverso il gesto compiuto, un crimine, un’azione violenta che mira a disumanizzare l’umano. “Medusa allude a un umano che, in quanto sconciato, nel suo stesso essere contempla l’atto inaudito della sua disumanizzazione” (Orrorismo, cit. p. 25). Sguardo appunto insostenibile e inaccettabile. Come scrive Primo Levi, gli uomini che hanno agito il male verso altri uomini (e si riferisce agli ebrei che fecero parte delle Squadre Speciali nei campi) sono come “de-istituiti” dal loro ruolo di uomini e da loro ci si può aspettare “qualcosa che sta fra il lamento, la bestemmia, l’espiazione e il conato di giustificarsi, di recuperare sé stessi. Ci si deve aspettare piuttosto uno sfogo liberatorio che una verità dal volto di Medusa” (I sommersi e i salvati, Einaudi 1986, p. 39).

LA NORMATIVA SULLE VITTIME

La nozione di vittima è assente nella Carta Costituzionale italiana. Il legislatore costituente sembra aver previsto solo garanzie a favore dell’imputato. Tale assenza si riverbera anche nel codice penale e nel codice di procedura penale, nei quali si nomina “l’offeso e il danneggiato”, manca totalmente la parola vittima. 

A livello internazionale la definizione di vittima è prevista nei documenti quali la Risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/34 del 1985 (Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime del crimine e dell’abuso di potere) e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Ma è nella Direttiva del Parlamento Europeo del Consiglio del 25 ottobre 2012 n. 29 che vengono istituite “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”. Nella suddetta direttiva incontriamo una definizione allargata di vittime, tale da ricomprendere anche i familiari quali vittime indirette. La direttiva definisce infatti come vittima “una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”. All’interno delle procedure che negli anni hanno definito gli interventi a favore delle vittime si distinguono vittime primarie e vittime secondarie; vittime individuali e vittime collettive; le cosiddette vittime vulnerabili; le vittime dimenticate e deprivate della giustizia. Nella Direttiva 2012/29/UE le vittime “primarie” sono rappresentate dai “soggetti contro i quali il reato viene commesso direttamente e che possono subire un danno fisico, psichico, economico… danno che può essere temporaneo o permanente”. 

Le vittime “secondarie” sono quelle danneggiate indirettamente dal reato, pensiamo alla famiglia della vittima ma, per certi versi, anche ai familiari del reo. 

La RJ si occupa, attraverso strumenti idonei a gestire il conflitto che deriva dalla commissione di un reato, di tutte le vittime secondarie allargando il suo intervento quindi anche ai familiari di vittime e reo, e alla comunità.

Le vittime “individuali” sono le persone fisiche che subiscono direttamente o indirettamente le conseguenze dell’illecito; le vittime “collettive” rimandano a condotte criminose che si indirizzano ad un numero indefinito di soggetti, selezionati per lo più in base a caratteristiche personali, etniche, sociali, di appartenenza.

Le vittime “vulnerabili” sono delineate nella Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo che si esprime nei confronti delle vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e nella Direttiva del Consiglio d’Europa del 5 aprile del 2011 sulla tratta degli esseri umani; si definiscono vittime vulnerabili “almeno i minori; altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono il sesso, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità”. 

Le vittime cosiddette “dimenticate” sono conseguenti a reati economici, reati ambientali e culturali. Le vittime “deprivate della giustizia” sono la conseguenza di reati nei quali resta ignoto l’autore o per il quale non si perviene ad una condanna definitiva.

La Direttiva del 2012 riconosce ampio spazio al rischio di “vittimizzazione secondaria”, cioè alle ripercussioni negative, quali stress, angoscia, senso di abbandono, mortificazione che possono derivare alla vittima e ai suoi familiari dai rapporti con la polizia, dal dispositivo giudiziario penale, dall’incontro non protetto con l’autore di reato. 

BISOGNI DELLA VITTIMA

La vittima, raccontandosi, permette di entrare nel suo mondo interno e nella sua cosmologia – la definizione è contenuta nel libro di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, Cosmologie violente. Percorsi di vita criminali (Raffaello Cortina, 2009) – fatta di presenze rassicuranti e protettive, di incontri e di relazioni fiduciarie, di tradimenti e delusioni, di aspettative e speranze. La perdita di fiducia nell’altro rappresenta una esperienza di ridefinizione, non sempre riuscita, di chi è stato vittima di un gesto violento. Nella narrazione della vittima si registrano alcune domande, che danno il senso al bisogno di differenziare, personalizzare le richieste di “quella e proprio quella vittima” e non di una vittima generica. La comunità di fronte ad un illecito reagisce difendendosi e isolando il reo, promuovendo una logica retributiva (“ad un danno una pena”) ed eventualmente promuovendo un risarcimento materiale alla vittima per il danno subito. Alla domanda della vittima si rischia di rispondere con un’unica risposta omologante. E le domande della vittima spesso sono: perché? Perché io? Perché a me? La risposta non può essere identica per ogni caso. 

Il reato attacca il valore della persona, la propria individualità, talvolta anche il proprio corpo (nei reati violenti); attacca sempre il legame e la fiducia; la vittima esperisce un senso di vulnerabilità e di non protezione, la violabilità del proprio spazio vitale e della propria persona. Occorre riconoscere la particolarità anche nei bisogni, nelle richieste di quella singola vittima. Gli incontri di mediazione cercano di far uscire la vittima dalla “cristallizzazione”, dal congelamento nel quale il fatto illecito, il reato la “obbliga” a stare (e lo stesso vale per il reo). Uscire dal solco lasciato dalla vittimizzazione, riconoscersi soggetto del proprio destino e uscire dalla discontinuità creata dal reato, appartengono alle pratiche della mediazione. 

Scrive Carlo Riccardi: “nell’istante in cui il reato viene commesso, la vittima vive un’esperienza di discontinuità…ecco che il prima non trova il proprio dopo: l’evento delittuoso interrompe la linearità di un percorso identitario, creando un solco” (Carlo Riccardi e Diletta Stendardi, Dall’altra parte del delitto. Alcune riflessioni sulla tutela delle vittime di reato,contenuto nell’e-book allegato a Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, di Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzuccato, Il Saggiatore 2015). Da questa esperienza si riparte per re-incontrare il proprio percorso soggettivo, la propria continuità, il proprio dopo.



Per scaricare la rivista accedi con le tue credenziali d'accesso o abbonati.

Logo saveriani
Sito in costruzione

Portale Unico dei Saveriani in Italia

Stiamo finalizando la nuova versione del portale

Saremmo online questa estate!

Ti aspettiamo...

Versione precedente del sito