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Da Oslo a Ottawa: il capitolo MINE sta per concludersi?

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Presentiamo una sintesi della Convenzione internazionale per la messa al bando delle mine che è stata discussa dal 1° al 19 settembre ad Oslo e che sarà sottoscritta il prossimo 3-4 dicembre ad Ottawa, in Canada. Clamorosa la defezione americana.

Più di 110 milioni di mine antipersona sono attualmente disseminate in 64 paesi del mondo; il bilancio è di oltre 20 mila morti ogni anno.

L’Italia sta per chiudere il capitolo mine antipersona: il 31 luglio, la Commissione esteri della Camera ha infatti approvato, in sede legislativa, la disegno di legge per la definitiva messa al bando delle mine. Ora tocca al Senato.


Gli stati membri,

          decisi a porre fine alla sofferenza e alle perdite causate dalle mine antipersona (MAP), che ogni settimana uccidono o mutilano centinaia di persone, in maggioranza civili e specialmente bambini innocenti e indifesi, che ostacolano lo sviluppo economico e la ricostruzione, che impediscono il rimpatrio dei profughi e degli sfollati, e che recano altre serie conseguenze per lunghi anni dopo il loro piazzamento,

convinti della necessità di fare tutto il possibile per contribuire a far fronte in modo efficace e coordinato alla sfida della rimozione delle MAP disseminate nel mondo, e ad assicurare la loro distruzione,

desiderosi  di fare tutto il possibile per provvedere assistenza nella cura e riabilitazione delle vittime delle mine, inclusa la loro reintegrazione sociale ed economica,

consapevoli che la totale messa al bando delle MAP costituirà anche una misura importante per ristabilire un clima di fiducia...

basandosi sul principio della legge umanitaria internazionale secondo cui il diritto delle parti in conflitto armato di scegliere metodi e mezzi bellici non è illimitato, sul principio che proibisce nei conflitti armati l’utilizzo di armi, proiettili, materiali e metodi bellici di tale natura che causino ferimenti superflui o sofferenze evitabili, e sul principio per cui deve essere fatta distinzione tra civili e combattenti, hanno concordato come segue:

  1. Ogni stato membro si impegna a mai, in nessuna circostanza:
  2. usare mine antipersona;
  3. progettare, produrre, comunque acquisire, stoccare, ritenere o trasferire ad alcuno, in modo diretto o indiretto, mine antipersona;
  4. assistere, incoraggiare o indurre in qualche modo qualcuno ad essere coinvolto in attività proibite ad uno stato membro di questa Convenzione.
  5. Ogni stato membro si impegna a distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona, nel rispetto dei provvedimenti di questa Convenzione”. (art. 1)

Così inizia il testo della “Convenzione sulla proibizione di uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione”.  Seguono poi le definizioni  di “mina antipersona”, “mina” in generale, “congegno anti manipolazione”, “trasferimento”, “area minata” (art. 2) e le eccezioni, che consentono di ritenere un numero minimo di MAP a scopo di migliorare le tecniche di sminamento, e di trasferire MAP a scopo di distruggerle. (art. 3)

Qui diamo una sintesi, fedele al testo, dei punti principali della Convenzione, lunga ben 22 pagine e suddivisa in 22 articoli e 78 commi, più la premessa. Proponiamo anche un confronto con il testo di legge italiana, nei punti paralleli.

DISTRUZIONE DELLE MINE

Il tempo massimo concesso per la distruzione delle MAP in arsenale e nei depositi è di quattro anni dall’entrata in vigore del Trattato (art. 4). Per quanto riguarda invece la distruzione delle MAP disseminate nel proprio territorio, ogni stato deve adoperarsi per eliminarle entro il massimo di dieci anni - estendibili a 20 per ragioni eccezionali e giustificate -, dopo aver identificato e recintato le zone minate, in modo da assicurare l’incolumità delle popolazioni. (art. 5)

La legge italiana prevede cinque anni di tempo: decisamente e irragionevolmente troppi.  La sola manutenzione e lo stoccaggio dei quattro e più milioni di MAP in dotazione alle Forze Armate - e quante altre nei depositi delle fabbriche - richiedono una spesa considerevole.

Prima si distruggono e più si risparmia.

ASSISTENZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Per adempiere a questi obblighi, ogni stato ha il diritto di chiedere e ricevere tutta l’assistenza possibile dagli altri stati membri, che non imporranno per questo restrizioni onerose.

I campi di cooperazione sono:

- scambio di macchinari e mezzi, di informazioni scientifiche e tecnologiche per favorire lo sminamento umanitario;

- assistenza nella cura, riabilitazione e reintegrazione socio-economica delle vittime, e nei programmi di sensibilizzazione (da notare che questo comma è stato inserito dietro insistenza della Campagna internazionale);

- assistenza nelle attività di sminamento e nella distruzione delle MAP negli arsenali e depositi.

La cooperazione può avvenire attraverso l’ONU o altri organismi internazionali, regionali o nazionali, organizzazioni non governative o contratti bilaterali, dopo aver steso un programma serio, dettagliato e globale delle varie attività connesse, dei tempi e dei costi.  Inoltre, ogni stato è tenuto a fornire all’ONU informazioni utili sulle tecniche di sminamento, persone e agenzie specializzate in bonifica. (art. 6)

La legge italiana prevede “il sostegno alle vittime delle MAP tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione” (art.8), ma senza specificarne il coinvolgimento economico.  Tace del tutto, invece, sui programmi di assistenza allo sminamento.

MISURE DI TRASPARENZA

Ogni stato deve notificare al Segretario Generale dell’ONU - entro 180 giorni e poi annualmente - le misure adottate per adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione; numero e tipi di MAP in proprio possesso e nel proprio territorio; la descrizione delle aree minate; numero e tipi di mine trattenute a scopo di sperimentare la bonifica; la lista delle istituzioni autorizzate a trattenere o trasferire MAP per la sperimentazione e la distruzione; i programmi di riconversione o di disautorizzazione delle aziende produttrici; il piano di distruzione delle MAP e quantitativi distrutti; le caratteristiche e specificazioni di ogni tipo di MAP prodotte e possedute, in modo da facilitare l’opera di sminamento. Il Segretario Generale farà circolare queste informazioni tra tutti gli stati membri.

La legge italiana fa obbligo a chi detiene diritti di brevetto o tecnologie di farne denuncia ai ministeri (art. 4), ma non parla di cancellazione o ritiro di licenze (disautorizzazione). Specifica invece provvedimenti, modi, mezzi e tempi di verifica e controllo, a vari livelli, e le sanzioni previste.  La legge tace completamente sulla riconversione delle fabbriche: un aspetto ideale e vitale, a cui l’Italia avrebbe dovuto provvedere da tempo.

MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE

Ogni stato membro adotterà tutte quelle misure legali, amministrative e penali appropriate, al fine di prevenire e reprimere qualunque attività proibita da questa Convenzione, e svolta da individui o nel territorio sotto la sua giurisdizione o controllo. (art. 9)

Secondo questo articolo, anche l’Italia dovrà rivedere/completare la propria legislazione.  Evidentemente prevarrà il principio secondo cui vengono adottate le misure più restrittive definite o dalla Convenzione o dalla legislazione nazionale.

APPIANAMENTO DI DISPUTE

Gli stati coopereranno tra loro in modo da facilitare l’attuazione della Convenzione in tutti i suoi obblighi, fornendo - entro 28 giorni dalla richiesta - tutte quelle informazioni che uno stato può ragionevolmente richiedere agli altri stati membri. Richieste e risposte passano attraverso l'intermediazione degli stati membri con i compiti di verificare l’attuazione della Convenzione; mettere fine ad eventuali questioni sorte tra stati membri; autorizzare missioni di indagine o verifica, con esperti scelti da una lista concordata e ai quali dovrà essere garantita libertà di azione e movimento.

La Conferenza degli stati membri prenderà decisioni per consenso universale oppure con maggioranza dei due terzi dei volontari presenti (art. 8). Gli stati membri si impegnano a risolvere eventuali dispute in spirito di collaborazione e possono avvalersi dell’apporto e mediazione della Conferenza degli stati membri. (art. 10)

LE CONFERENZE DEGLI STATI MEMBRI

Sono  previste vari tipi di Conferenze, tutte convocate dal Segretario Generale dell’ONU.  La Conferenza Annuale esaminerà lo stato di attuazione della Convenzione, a livello globale e nazionale; prenderà in considerazione la cooperazione internazionale per lo sminamento e l’assistenza alle vittime, lo sviluppo delle tecnologie di bonifica e ogni altra questione attinente.  Possono essere convocate anche Conferenze Speciali per trattare aspetti specifici ed urgenti. (art. 11)

Conferenze di Revisione si terranno ogni cinque anni, con il compito di fare un esame globale della situazione e di decidere su questioni pertinenti (art. 12).  Sono previste anche eventuali Conferenze di Emendamento: emendamenti alla Convenzione possono essere apportati in ogni momento, dietro proposta di uno stato e il consenso maggioritario degli altri membri per la convocazione di tale Conferenza. Per ogni emendamento sarà necessaria la maggioranza dei due terzi degli stati votanti presenti. (art. 13)

A tutte le Conferenze potranno partecipare, come osservatori, anche stati non-membri e altri organismi internazionali, regionali, CICR e organizzazioni non governative.

Per quanto riguarda i costi per le Conferenze e le missioni di verifica, questi saranno ripartiti tra gli stati membri. (art. 14)

FIRMA, RATIFICA, ENTRATA IN VIGORE

La Convenzione, firmata ad Ottawa (Canada) il 3-4 dicembre 1997,  potrà essere sottoscritta anche in sede ONU (New York), dal 5 dicembre 1997 in poi (art. 15). È soggetta a ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari e vi possono aderire per aggregazione anche gli stati non firmatari (art. 16).  La Convezione entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data di ratifica del 40° firmatario o, per i rimanenti stati, dopo sei mesi dalla loro ratifica (art. 17).

La Campagna aveva richiesto la riduzione a 20 firmatari e l’entrata in vigore immediata dopo la ratifica del singolo stato. Secondo la legge italiana, i provvedimenti entrano in vigore dopo due, tre, quattro o sei mesi, a seconda delle specificazioni di legge.

APPLICAZIONE PROVVISORIA, RISERVE, DURATA, RECESSIONE

È consentita l’applicazione provvisoria dell’art. 1,1 solo fintanto che la Convenzione non entri in vigore (art. 18).   Nessun articolo può essere fatto oggetto di riserve (art. 19).  La Convenzione avrà durata illimitata.

Uno stato può recedere, notificando e motivando la decisione agli altri stati membri e al Consiglio di Sicurezza dell’ONU; la recessione sarà effettiva solo dopo 6 mesi dopo la notifica; ma se al termine di questo periodo, lo stato recedente entra in conflitto armato, la recessione non diventerà effettiva se non dopo che il conflitto sia cessato.  La recessione di uno stato membro dalla Convenzione, non dispenserà in alcun modo gli stati dal dovere di osservare le obbligazioni assunte nei riguardi delle regole della legge internazionale. (art. 20)

MARCELLO STORGATO.


IL PRELUDIO DI UNA NUOVA ERA DI DISARMO

Credo che siamo giunti all’inizio di una nuova era di disarmo. Dopo le minacce e i timori della Guerra Fredda, la comunità internazionale deve cogliere l’occasione per invertire il flusso d’onda della produzione di armi.

C’è un nuovo e crescente consenso sul fatto che la proliferazione degli armamenti di ogni tipo - siano essi mezzi di distruzione di massa o piccole armi - costituisce di per sé una minaccia alla pace. Solo tre mesi fa, i rappresentanti di più di 165 nazioni si sono riuniti a Hague per fare un passo decisivo nella storia del disarmo: l’adozione della Convenzione sulle armi chimiche.

Ora noi dobbiamo affrontare la lotta contro le mine con la stessa determinazione e lo stesso senso di missione che hanno messo fine alle armi chimiche. Dobbiamo far diventare anche le mine un arma del passato e un simbolo di vergogna.

KOFI ANNAN - Segretario Generale dell’ONU.


MINE ITALIANE: IL CASO DI GIOVANNI AGNELLI

Un quotidiano riportava che la giuria del premio internazionale L’automobile più bella del mondo ha deciso di assegnare a Giovanni Agnelli, presidente onorario della Fiat, il premio unico speciale per il 1997 come “vero protagonista della storia industriale italiana della seconda metà del secolo: per aver saputo dare una dimensione estetica al suo lavoro...” (Il Corriere della Sera, 11.9.97).

Ma la Fiat è stata anche la vera protagonista, la componente finanziaria più interessata e responsabile nella produzione e nel commercio delle mine italiane in varie fabbriche, tra cui la BPD, la Misar, la Valsella: una dimensione per niente “estetica”.

Non è normale che gli Agnelli continuino a trincerarsi dietro un “no-comment”.  Aspettiamo dal sen. Agnelli - tra l’altro membro della Commissione Difesa, a cui sono affidate le sorti della legge italiana per la messa al bando delle mine - un esplicito gesto di volontà politica e di impegno umanitario.  È tutta la società civile che lo chiede, perché la storia sia corretta.

M.S.

 



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